STATUTO


"COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E SCOPI"


ART. 1
(Costituzione)
Promossa dalle Organizzazioni Professionali Agricole e dalle Organizzazioni Produttori della Calabria è costituita una Associazione di produttori agricoli con la denominazione "Consorzio calabrese di difesa delle produzioni agricole", in breve denominato "CO.DI.CAL.", con sede in Lamezia Terme via Boccioni n. 5.
Il CO.DI.CAL., di seguito denominato Consorzio, assoggettato alla vigilanza della Regione Calabria, svolge la propria attività nel territorio regionale, avvalendosi, se necessario, di unità operative dislocate sul territorio della Regione Calabria.
ART. 2
(Durata)
La durata del Consorzio è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea Generale.
ART. 3
(Scopi)
Il Consorzio, che non ha fini di lucro, ha per scopo la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche, compresa l'acquacoltura, sia in acque interne che marine, delle strutture aziendali contro i rischi derivanti da calamità naturali, altri eventi eccezionali, anche agevolati ai sensi della normativa nazionale o comunitaria, comprese le fitopatie e dalle malattie del bestiame. Il Consorzio può stipulare per la difesa passiva, contratti di assicurazione ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni e di eventuali altre leggi e disposizioni successive aventi le medesime finalità, inerenti o connessi con gli scopi sopra indicati con Società di Assicurazione o riassicurazione autorizzate per legge a tali scopi, in nome proprio e/o per conto degli associati. Può altresì istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà in base alle norme vigenti, nonché partecipare a iniziative mutualistiche, e svolgere ogni attività di consulenza e di informazione in ambito assicurativo a favore dei Soci.
ART. 4
(Partecipazione)
Il Consorzio può partecipare a Società ed Enti le cui finalità possono concorrere direttamente o strumentalmente al raggiungimento dei fini sociali, può compiere tutte le attività mobiliari e immobiliari utili al perseguimento dei propri fini.
ART. 5
(Soci)
Il numero dei Soci è illimitato.
Hanno diritto all'ammissione a Soci gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti al Registro delle Imprese, che conducano aziende agricole situate nella Regione Calabria, non facenti già parte di altri organismi similari operanti nello stesso territorio.
Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, e coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio.
Possono altresì essere Soci Enti, Società, Associazioni e Consorzi che abbiano scopi ed esercitino attività non in contrasto con il presente Statuto.
ART. 6
(Domanda di ammissione a Socio)
L'aspirante Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, fornendo:
a) nome e cognome, data di nascita, domicilio, sede dell'azienda, codice fiscale e partita Iva per le persone fisiche;
b) titolo di proprietà o possesso dell'azienda;
c) ubicazione dei beni immobili e degli appezzamenti di terreno con la loro superficie e la consistenza degli allevamenti;
d) produzione;
e) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
Se l'istanza è proposta da società o altri enti, essa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e indicare la ragione o denominazione della società o dell'ente, oltre ai dati richiesti al precedente comma dalle lettere b, c, d ed e.
Con la domanda, l'aspirante Socio deve dichiarare di assumere l'obbligo:
1) di versare la quota di ammissione, come determinata dall'Assemblea Generale, e comunque in misura non inferiore a Euro 20,00.
2) di versare la quota associativa annuale destinata al funzionamento del Consorzio, stabilita annualmente dall'Assemblea Generale;
3) di versare il contributo associativo annuo, a norma dell'art. 17, determinato dall'Assemblea Generale in rapporto al valore delle produzioni/strutture denunciate e assicurate, con le modalità stabilite con apposito Regolamento;
4) di versare il contributo alle iniziative mutualistiche a cui l'Associato aderisca, secondo le disposizioni adottate dall'Assemblea Generale o da specifico Regolamento;
5) di osservare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante Socio ulteriori informazioni e la produzione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati anche al fine di integrare la documentazione necessaria per la riscossione di contributi pubblici.
ART. 7
(Domanda di ammissione)
La richiesta di ammissione dell'aspirante Socio si intende accolta trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione. Entro lo stesso termine si effettua l'iscrizione nel Libro Soci.
Il mancato accoglimento della richiesta di ammissione, da parte del Consiglio di Amministrazione, va comunicato all'interessato mezzo lettera raccomandata.
Avverso il provvedimento di reiezione della domanda, l'aspirante Socio può far ricorso alla Regione Calabria,nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.
La decisione della Regione di accoglimento del ricorso ha efficacia dalla data di presentazione della domanda di ammissione.
ART. 8
(Quota di ammissione)
Il nuovo Socio è tenuto a versare l'importo della quota di ammissione, nella misura determinata dall'Assemblea Generale entro un mese dalla data in cui produce effetto la sua ammissione.
Nel caso di inosservanza, il provvedimento o la decisione di ammissione sono automaticamente revocati.
Le somme versate dal Socio per l'adesione (quota associativa) o durante il rapporto associativo (quota annua per il funzionamento) od altre per iniziative mutualistiche non sono ripetibili né rimborsabili.
ART. 9
(Subentro e trasformazione)
Nel caso di morte di un Socio il rapporto associativo può continuare con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione.
Nel caso di Soci persone giuridiche che procedono alla trasformazione della società in altre analoghe forme societarie, il rapporto associativo può proseguire con la nuova intestazione a condizione che venga mantenuto il possesso dei requisiti per l'ammissione.
Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito alle richiesta di subentro che debbono essere presentate entro il termine di 120 giorni dall'evento.
ART. 10
(Dimissione di Socio)
Il recesso può essere esercitato, oltre che nei casi previsti dalla legge, in qualunque momento, qualora il Socio:
a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi del Consorzio;
c) comunichi la volontà di recedere entro trenta giorni dalla delibera dell'Assemblea Generale che annualmente stabilisce le modalità di difesa: in tal caso il recesso ha effetto allo scadere del quindicesimo giorno decorrente dal termine della campagna assicurativa dell'anno in cui è stato richiesto il recesso.
Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito nei casi in cui alle lettere a) e b) e provvedere in conseguenza nell'interesse del Consorzio.
Nel Regolamento saranno stabilite le modalità per il pagamento di quanto dovuto dai Soci receduti od esclusi per qualunque causa, per le esposizioni finanziarie del Consorzio relative alle anticipazioni effettuate per conto del Socio o quant'altro dovuto per l'attività svolta in favore del Socio durante il rapporto associativo.
ART. 11
(Decadenza o esclusione da Socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il Socio:
a) che non è in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi del Consorzio;
b) che è in mora con il pagamento dei contributi dovuti;
c) che con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta reca danno morale o materiale al Consorzio;
d) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.
Contro le deliberazioni di cui al presente articolo, può essere proposto ricorso alla Regione Calabria, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.
L'accoglimento del ricorso da parte della Regione comporta il diritto alla riammissione.
ART. 12
(Regolamento)
Con il Regolamento Interno, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, ratificato nella prima Assemblea Generale utile, saranno stabilite le norme per il funzionamento del Consorzio, e potranno altresì essere determinate le penalità in caso di inadempienza da parte dei Soci.
ART. 13
(Patrimonio sociale - bilancio)
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dalle quote di ammissione e da eventuali contributi volontari dei Soci;
b) dagli avanzi di gestione ai sensi del successivo art. 15;
c) da tutte le altre entrate con destinazione al patrimonio;
d) da eventuali fondi per iniziative mutualistiche.
ART. 14
(Bilancio)
Il Consorzio opera con contabilità e bilanci redatti secondo le norme civilistiche; provvede alla tenuta di contabilità separata per le attività di difesa attiva e passiva ammissibili a contributo pubblico.
L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente, il Bilancio Preventivo che espone le previsioni economiche finanziarie per l'esercizio successivo, corredato da una relazione economica.
Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio Consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci nonché alla compilazione di una relazione illustrante l'attività svolta durante l'esercizio, con particolare riguardo all'aspetto tecnico.
Il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti per l'approvazione alla Assemblea Generale entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e saranno trasmessi, entro i successivi 30 (trenta) giorni, alla Regione Calabria per i provvedimenti di Sua competenza.
ART. 15
(Avanzi di gestione)
Gli avanzi della gestione e le riserve non sono ripartibili tra Soci.
Le riserve, ordinarie e straordinarie, ed il patrimonio sociale dell'Ente sono indivisibili.
L'Assemblea Generale potrà destinare gli avanzi di gestione o totalmente a riserve, oppure potrà destinare parte di essi, nella misura massima del 50%, alla costituzione di fondi destinati ad interventi od iniziative di carattere mutualistico o per miglioramenti alle strutture tecniche del Consorzio.
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio netto sarà devoluto con delibera assembleare ad enti che perseguono attività similari o benefiche.
ART. 16
(Entrate ordinarie)
Le entrate ordinarie del Consorzio sono costituite:
1) dai contributi dei Consorziati in conto funzionamento versati nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea Generale;
2) dal concorso dello Stato ai sensi delle leggi in vigore;
3) dal contributo concesso dall'Amministrazione Regionale;
4) da eventuali contributi di altri Enti e privati.
I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4), se non finalizzati, vanno a riduzione della spesa assicurativa a carico degli associati.
ART. 17
(Organi del Consorzio)
Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Collegio Sindacale
e) comitato consultivo.
ART. 18
(Assemblea generale)
L'Assemblea Generale è costituita dai Soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi ed in regola con i pagamenti dei contributi associativi.
L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggere nei locali del Consorzio o a mezzo stampa su un periodico a diffusione regionale o con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima e l'elenco delle materie da trattare.
L'Assemblea Generale deve essere convocata ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci.
E' di competenza dell'Assemblea Generale:
a) approvare i bilanci, i quali saranno posti a disposizione dei Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della sua convocazione, presso la sede del Consorzio;
b) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, determinando per questi ultimi gli emolumenti, nonché nominare il Collegio dei Probiviri;
c) determinare la variazione dell'importo della quota di ammissione e dell'eventuale quota associativa annua, nonché dei contributi obbligatori a carico degli associati;
d) deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
e) approvare i Regolamenti di cui all'art. 12;
f) deliberare la costituzione e partecipazione a fondi e iniziative mutualistiche ed eventuali regolamenti applicativi.
ART. 19
(Assemblea straordinaria)
L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei Soci.
E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare le modifiche dello Statuto sociale, il cambiamento dell'oggetto sociale, la fusione con organismi aventi gli stessi scopi sociali, la trasformazione, la scissione o lo scioglimento dell'ente che non potrà aver luogo prima di un decennio dalla data di costituzione.
ART. 20
(Maggioranze assembleari)
L'Assemblea Generale è regolarmente costituita:
- in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci;
- in seconda convocazione, che potrà avvenire con non meno di 24 (ventiquattro) ore di intervallo dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono normalmente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, anche per modificazioni dello Statuto.
Per deliberare lo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio occorrerà l'unanimità dei consensi o il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati se sussiste una giusta causa.
ART. 21
(Deleghe)
Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Socio. Il Socio non può rappresentare più di altri due Soci.
ART. 22
(Disposizioni assembleari)
Le Assemblee Generali sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente Vicario; possono altresì essere presiedute da uno dei Soci presenti designato dall'Assemblea Generale.
Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (che può essere anche un non Socio) e, nel caso di voto segreto, ammesso solo per le nomine, anche da due scrutatori.
Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono vincolanti per tutti i Soci anche non presenti, o rappresentati, o dissenzienti.
ART. 23
(Assemblee parziali)
Se il numero dei Soci iscritti nel Libro Soci è superiore a 1.000 (mille) l'Assemblea Generale deve essere preceduta dalle Assemblee Parziali di cui in seguito ed è costituita dai delegati in esse eletti.
I delegati che partecipano all'Assemblea Generale devono essere presenti personalmente e non possono rappresentare altri o da altri essere rappresentati.
Quando l'Assemblea Generale è costituita dai delegati, le modalità di convocazione e le maggioranze previste dall'art. 20 per la validità delle sedute e delle deliberazioni, si intendono riferite ai delegati eletti o presenti.
Se il numero totale dei Soci iscritti è inferiore a 1.000 (mille) il Consiglio di Amministrazione può comunque, per esigenze organizzative o territoriali, convocare Assemblee Parziali per la nomina dei delegati, che saranno, anch'esse disciplinate dagli articoli seguenti.
Qualora si verificasse una delle situazioni previste dall'articolo precedente, il Consiglio di Amministrazione, per ciascuna Assemblea Generale deve provvedere in via preliminare alla convocazione delle Assemblee Parziali, per la nomina dei delegati che dovranno partecipare all'Assemblea Generale convocata.
Il Consiglio di Amministrazione determina l'ambito territoriale dei Soci iscritti aventi diritto a partecipare a ciascuna Assemblea Parziale, nonché il numero, le date e le sedi di svolgimento delle stesse, tenendo conto della necessità che fra l'ultima Assemblea Parziale e l'Assemblea Generale trascorrano almeno 15 (quindici) giorni.
Le Assemblee Parziali sono convocate dal Presidente del Consorzio con avviso da affiggere nella sede dello stesso e da spedire a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, ai Soci interessati a ciascuna Assemblea Parziale, almeno 8 (otto) giorni prima della stessa.
Le Assemblee Parziali sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da un Suo delegato.
L'avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente, quale argomento all'ordine del giorno, la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea Generale.
Nel corso delle Assemblee Parziali, vengono eletti dai Soci presenti o rappresentati, i delegati che devono essere soci e che costituiranno l'Assemblea Generale.
Nell'Assemblea parziale ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro Socio, salvo casi diversi previsti dalla legge.
Ogni Socio può rappresentare al massimo altri due Soci.
I Soci, riuniti in Assemblee Parziali, nominano un delegato ogni 3 (tre) o frazione di 3 Soci presenti e rappresentati aventi diritto al voto.
Le Assemblee Parziali sono valide in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, e, in seconda convocazione, che dovrà avere luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati e di nomina dei delegati, saranno definite dal Regolamento.
I delegati eletti devono far parte degli aventi diritto al voto e restano in carica per tutto l'esercizio e partecipano a tutte le Assemblee Generali indette nel corso dell'anno per le materie sulle quali hanno ricevuto delega.
ART. 24
(Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri nominati dall'Assemblea Generale e scelti fra i Soci.
Qualora nell'Assemblea Generale siano state votate più liste, i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, nella misura di 2/3 (due terzi), alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante 1/3 (un terzo) dei seggi sarà attribuito alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle due o più liste che seguono nell'ordine dei voti riportati, purché nel loro complesso la o le liste di minoranza abbiano conseguito almeno il 10% (dieci percento) dei voti; in difetto tutti i seggi saranno attribuiti alla lista maggioritaria.
Nell'ambito di ciascuna lista risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti di preferenza, in caso di parità sarà eletto il meno giovane anagraficamente.
Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, subentrano i primi degli esclusi dalla lista di appartenenza o, in difetto, uno o più d'uno cooptati dal Consiglio, che restano in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione stesso.
Le funzioni di consigliere sono incompatibili con lo svolgimento di attività dirette od indirette nel settore delle assicurazioni.
Nella prima riunione, che ha luogo dopo l'Assemblea Generale che lo ha eletto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e da uno a tre Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, denominato Vicepresidente Vicario. Elegge inoltre il Comitato Esecutivo composto nel numero massimo di sette membri; vi fanno parte di diritto il Presidente ed il Vicepresidente o i Vicepresidenti; i restanti membri saranno eletti dal Consiglio di Amministrazione.
Alle riunioni del Consiglio devono partecipare i membri del Collegio Sindacale, senza diritto di voto, i quali possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo, al quale dovranno essere invitati.
ART. 25
(Convocazione Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno 3 (tre) consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o fax, o posta elettronica, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, può farsi a mezzo telegramma o fax, da spedirsi almeno un giorno prima.
Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.
Le votazioni normalmente avvengono per alzata di mano.
Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di 3 (tre) sedute consecutive, è dichiarato decaduto. La decadenza è comunicata per iscritto con raccomandata A.R. dal Presidente.
ART. 26
(Poteri del Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione del Consorzio e potrà quindi compiere tutti gli atti ed operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino negli scopi consorziali, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge, dell'Atto Costitutivo e dello Statuto siano riservati all'Assemblea.
Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:
- convocare l'Assemblea Generale e quelle parziali;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale;
- redigere i bilanci del Consorzio secondo quanto previsto dal precedente art. 14;
- stabilire la sede del Consorzio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente del Consorzio fissando le mansioni e retribuzioni;
- può nominare un Segretario determinandone inquadramento giuridico, funzioni, poteri e compenso;
- provvedere alla formazione ed aggiornamento degli elenchi dei soci;
- deliberare circa il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci.
Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione:
- stabilire le deleghe di gestione affidate al Presidente;
- eleggere il Comitato Esecutivo;
- stabilire le deleghe di gestione affidate al Comitato Esecutivo;
- controllare e sovraintendere alla regolare amministrazione della contabilità separata ricondotta nell'ambito della gestione ordinaria, per l'attuazione degli scopi sociali fissati dalla legge;
- controllare che le perizie vengano eseguite con equità e, qualora lo ritenga necessario nominare un perito o collegio di periti per l'accertamento dei danni subiti dalle produzioni;
- vigilare sulla riscossione di cui all'art. 32;
- deliberare le forme di difesa o di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione.
I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario, anche non Consigliere, nominato in apertura di riunione.
ART. 27
(Compiti del Presidente)
Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale.
Egli ha facoltà di provvedere a quanto altro occorra per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
Spetta al Presidente, su delibera del Consiglio di Amministrazione, transigere e conciliare, rilasciare quietanze liberatorie, promuovere le azioni davanti all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa di qualsiasi ordine e grado e nominare procuratori alle liti.
Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.
ART. 28
(Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, di cui:
- uno nominato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- uno nominato dalla Regione Calabria;
- uno, anche non socio, nominato dall'Assemblea Generale, la quale provvederà anche alla nomina di 2 (due) membri supplenti.
Ove particolari condizioni lo richiedano, il numero dei componenti effettivi, su deliberazione assembleare all'atto del rinnovo delle cariche, può essere elevato a 5 (cinque) unità. I due componenti aggiuntivi, anche non soci, sono nominati dall'assemblea.
I Sindaci durano in carica 3 (tre ) anni e sono rieleggibili.
L'emolumento dei sindaci viene fissato dall'Assemblea contestualmente alla loro nomina.
ART. 29
(Comitato Consultivo)
E' istituito un Comitato Consultivo composto da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Professionali Agricole regionali promotrici (Confagricoltura, CIA e COPAGRI) al quale l'Organo amministrativo potrà chiedere pareri non vincolanti, nelle materie di sua competenza.
ART. 30
(Controversie)
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, gli organi sociali, tra di essi e/o con la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal

il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
Nel caso in cui il soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina, in via irrituale, secondo equità.
Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà, come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi del 17.1.2003 n.5 e del 6.2.2004 n. 37.
ART. 31
(Scioglimento)
In caso di scioglimento per qualsiasi causa del Consorzio, il patrimonio è devoluto ad altro consorzio con finalità analoghe individuato dall'Assemblea od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 32
(Riscossione dei contributi consortili)
Il servizio di riscossione dei contributi consortili può essere eseguito secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali, ed in unica soluzione.
Il servizio di tesoreria/cassa del Consorzio può essere affidato ad un Istituto di Credito, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
ART. 33
(Ruoli)
I ruoli annuali dei contributi sono resi esecutivi dal Presidente del Consorzio o da un Suo delegato. Essi sono a disposizione degli interessati presso l'ufficio del Consorzio di Difesa.
Entro 3 (tre) mesi dalla loro esecutività, ogni interessato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione per far correggere gli eventuali errori materiali; il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 40 (quaranta) giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la propria decisione motivata all'interessato. In mancanza di ciò il reclamo si intende accolto. Il reclamo non sospende la riscossione dei contributi, ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.
ART. 34
(Tesoriere)
Il tesoriere/cassiere dà esecuzione agli ordinativi di pagamento. Alla fine dell'esercizio il tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati.
ART. 35
(Norme di legge)
Al Consorzio si applicano, per quanto non regolato nel presente Statuto, le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di associazioni.
F:to Luigi Nola - Tallarico Alessandro - Palazzo Angelo - Gianmichele Caligiuri - Cicciarello Rocco - Sorace Francesco - Spagnolo Domenico - Basile Domenico Savio Giuseppe - Maria Grazia Minisci - Gaetani Giuseppe - Pierluigi Taccone - Fazzari Francesco - Giuseppe Figliuzzi - Roerto Scarfo' - Domenico Tocci Anastasio - Francesco Macri' Proneti' Domenico Paolo - Gallo Natale Pietro - Mauro D'Acri - Stefano Pirillo - Leucio Gisonna Notaio col sigillo.